1. Gli atti posti in essere dal datore di lavoro, nonché i provvedimenti assunti, nell'eventuale modifica delle mansioni, delle qualifiche o degli incarichi, ovvero i trasferimenti, riconducibili alle condotte di cui all'articolo 1, comma 2, sono annullabili a richiesta del lavoratore o della lavoratrice danneggiato.
2. Sono, altresì, annullabili le dimissioni presentate dal lavoratore o dalla lavoratrice in conseguenza delle condotte di cui all'articolo 1, comma 2, su istanza del medesimo lavoratore o lavoratrice.