Art. 7.
(Annullabilità degli atti di discriminazione).

      1. Gli atti posti in essere dal datore di lavoro, nonché i provvedimenti assunti, nell'eventuale modifica delle mansioni, delle qualifiche o degli incarichi, ovvero i trasferimenti, riconducibili alle condotte di cui all'articolo 1, comma 2, sono annullabili a richiesta del lavoratore o della lavoratrice danneggiato.
      2. Sono, altresì, annullabili le dimissioni presentate dal lavoratore o dalla lavoratrice in conseguenza delle condotte di cui all'articolo 1, comma 2, su istanza del medesimo lavoratore o lavoratrice.

 

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